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L’Arbitro è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla parte II del Testo Unico della Finanza (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.
Restano invece escluse dalla competenza dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000, quelle che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché quelle relative a danni che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nei contratti di investimento che disciplinano il rapporto fra il cliente e l’Intermediario.
Le Società assicurano che gli eventuali reclami dei clienti saranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dall’Arbitro (ACF). Inoltre, in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al Cliente, adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro (ACF) presso la CONSOB.
Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento in merito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, si rimanda al seguente sito internet www.acf.consob.it
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